
Quanto alla soluzione del governo, sul tavolo, ci sono più opzioni. Si parla infatti di un fondo di solidarietà per salvaguardare i piccoli risparmiatori, da inserire in legge di Stabilità, di 120 milioni di euro, di cui 80 "a carico del sistema bancario". E' la proposta avanzata in un subemendamento del Pd alla manovra (prima firma del capogruppo dem in Commissione Finanze Michele Pelillo). Secondo quanto propone invece il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti (SC), si potrebbe introdurre un credito d'imposta del 26%, da scomputare sull'irpef per compensare almeno in parte le minusvalenze maturate nel contesto della risoluzione bancaria. Ma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, precisa: "Stiamo valutando delle misure a sostegno delle fasce deboli dei risparmiatori, ma non a compensazione" del credito, pur ricordando come "l'operazione abbia permesso di salvaguardare l'intera massa dei depositi".
Sul primo fronte, non tutti nella maggioranza sono concordi con l'idea di rimborsare chi ha perso capitale nell'operazione per non creare un precedente rispetto alla normativa vigente che non riconosce diritti in merito. Il Pd sarebbe incline a trovare una soluzione, seppure limitata. La proposta di Zanetti dovrebbe invece essere formalizzata come subemendamento.
"Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura - si legge nel testo dell'emendamento allo studio del sottosegretario - le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo". L'eventuale eccedenza del credito di imposta sull'imposta lorda "non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi".
L'emendamento, spiega la relazione che accompagna la proposta di modifica, introduce un nuovo comma all'articolo 68 del testo unico in materia di imposte sul reddito (Tuir) per recare una specifica disciplina relativamente alle minusvalenze realizzate da persone fisiche che possiedono titoli azionari e obbligazionari emessi da enti oggetto di procedure di risoluzione bancaria, per effetto delle quali si determina l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli medesimi e, conseguentemente, l'azzeramento definitivo del relativo valore. L'emendamento consente, su opzione del contribuente, una diversa modalità di recupero fiscale della minusvalenza così realizzata, rispetto alla modalità ordinaria già vigente: in luogo dello scomputo da altre plusvalenze di natura finanziaria, lo scomputo di un ammontare pari al 26% (aliquota cui sono tassate le rendite finanziarie) della minusvalenza dall'Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo.
La ratio, viene spiegato, "è quella di semplificare il recupero fiscale della perdita subita per quei soggetti che, non essendo abituali investitori in attività finanziarie, hanno minori probabilità degli investitori abituali di realizzare entro il quarto anno successivo plusvalenze su altri titoli". Il profilo classico di chi potrebbe maggiormente beneficiare di questa misura è quello del piccolo risparmiatore che ha sottoscritto titoli emessi dalla sua banca di riferimento e che non possiede altre attività finanziarie. Il limite di 50.000 euro, per l'ammontare delle minusvalenze estrapolabili dalla sommatoria algebrica con le plusvalenze e scomputabili direttamente dall'Irpef lorda dovuta sul reddito complessivo, risponde appunto alla finalità di semplificare il recupero fiscale per i soli piccoli risparmiatori. "Giova sottolineare - si legge - che il meccanismo normativo prescelto non attribuisce alcun tipo di contributo o nuovo diritto ai titolari di azioni e obbligazioni azzerate e si limita a semplificare la fruibilità di un diritto già previsto dalla legge di recupero fiscale della perdita finanziaria patita, in ragione della oggettiva particolarità del caso in cui essa di determini in un contesto di procedura di risoluzione bancaria".
rassegna stampa: la repubblica 4 dicembre 2015