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 Le direttive europee riguardo allo Statuto della società europea

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Statuto della società europea

REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2001 DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) IL


Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori GU L 294 del 10.11.2001,


Europa, il portale dell'Occupazione e affari sociali

Libro verde - Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario      







  •  nb: la Direttiva Europea relativa alla disciplina dei CAE in Italia non è stata ancora recepita, nonostante esista un avviso comune tra ABI- ANIA ed OO.SS. per il suo recepimento, per questo motivo è in atto un procedimento di infrazione nei riguardi dello Stato Italiano per la mancata applicazione al Parlamento Europeo.   




 vedi il sito della:
    FEDERAZIONE EUROPEA DELL'AZIONARIATO DEI DIPENDENTI 


    &&&&&&&&&&&

    i materiali di lavoro - scheda n.2 : in Italia



    • il libro bianco  
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090505_Presentazione_LibroBianco.htm
     Il Libro Bianco raccoglie le indicazioni del Libro Verde presentato nel 2008 e i contributi giunti al Ministero a seguito della consultazione pubblica che il Libro verde ha avviato.  

    Il Libro Bianco è composto da sette capitoli:
    1. Lo scenario attuale e le grandi tendenze
    2. I limiti e le potenzialità del modello sociale italiano
    3. I valori: persona, famiglia, comunità
    4. La visione: il nuovo modello delle opportunità e delle responsabilità
    5. Meriti e bisogni
    6. La sostenibilità del modello sociale  
    7. Conclusioni
     /20090505_Presentazione_LibroBianco.htm
    i materiali di lavoro - scheda n.2 : in Italia 





    i materiali di lavoro - scheda n.3 : in Italia




    OrsanMichele



          
    politiche economiche e sociali nell'UE














































    ****

    Nota per una riforma del sistema finanziario internazionale
    Presentiamo il testo della Nota del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace: 
    "Per una riforma del sistema finanziario internazionale nella prospettiva di un’Autorità pubblica a competenza universale".
    La nota è stata presentata il lunedì 24 ottobre 2011, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede.
    Questa Nota, è una riflessione che “vuole essere un contributo ai responsabili della terra e a tutti gli uomini di buona volontà; un gesto di responsabilità non solo nei confronti delle generazioni presenti, ma soprattutto di quelle future; affinché non sia mai perduta la speranza di un futuro migliore e la fiducia nella dignità e nella capacità di bene della persona umana”.

    PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale CITTÀ DEL VATICANO 2011

    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
    Roma, 22 maggio 2012

    Il tema della partecipazione dei lavoratori è stato a lungo oggetto di proposte di legge d’iniziativa parlamentare sia alla Camera dei Deputati sia al Senato, ma l’esito è stato sempre deludente. L’ultimo tentativo fu fatto nel maggio 2009 dal Senatore Pietro Ichino che elaborò un Testo Unificato dei Ddl presentati alla Commissione Lavoro. Anche in questo caso non ci fu un esito positivo perché le parti sociali, convocate dall’allora Ministro del Lavoro M. Sacconi, per esprimere, con un Avviso Comune, un sostegno all’iniziativa legislativa, produssero, di fatto, un testo generico e largamente insufficiente, a causa di una pregiudiziale posizione espressa da Cgil e Confindustria.

    Ora dall’iniziativa bipartisan dei relatori al DDL di riforma del mercato del lavoro nasce un emendamento che, approvato dalla Commissione nella seduta del 22 maggio, ripropone di fatto tutti i temi più interessanti scaturiti dalle proposte parlamentari in questi ultimi anni.
    Questo è il commento de il nostro "ricercatore" al testo dei commi 62 e 63 che dettano disposizioni in materia di partecipazione.
     
     1) il testo non è immediatamente precettivo, ma richiede, come in genere avviene per leggi quadro, specie se innovative, normativa di attuazione, vale a dire: uno o più decreti legislativi da emanarsi entro 9 mesi dall'approvazione della legge e contratti collettivi aziendali di recepimento nelle singole realtà aziendali.  Nell'ipotesi che a fine giugno si riesca ad approvare il DDL Fornero in questo testo, non avremmo i decreti attuativi fino a marzo 2013, ma in tal caso per la prima volta  un termine di produzione legislativa verrebbe rispettato.

      Ora però sappiamo tutti che la primavera del prossimo anno (nella ipotesi più lunga) è anche il limite massimo di vigenza di questo governo tecnico e i 9 mesi potrebbero essere benissimo il frutto di un retro-pensiero maligno: "mettiamo un termine che ci consenta di non rispettare l'impegno".

    Se anche questo ragionevole sospetto fosse infondato - ma non lo è certamente - ci sarebbe inoltre il problema del recepimento nei contratti aziendali. In questi ultimi tempi ci siamo abituati all'idea di fare a meno dei contratti integrativi aziendali, sostituiti come sono da accordi ad hoc su materie poste dalle esigenze aziendali, che in genere coincidono ormai con i piani industriali. Questo significa che il pacchetto "partecipazione" dovrebbe essere inserito in un accordo su argomento compatibile, certamente come contropartita di qualche consistente "perdita" di diritti da parte dei lavoratori, così come questi due commi del DDL rappresentano il "contentino" dopo aver fatto strazio della tutela sui licenziamenti individuali e collettivi.
    Ma quando si tratterà di valutare cosa mettere sull'altro piatto della bilancia di un accordo a saldo "negativo" per il lavoratore, dovremo essere molto bravi a convincere le ns. RSA ed RSU a fare la scelta della partecipazione, specie considerando cosa abbiamo realmente da guadagnare.  
    2) la lettera a) prevede l'obbligo di informare e consultare il sindacato ai sensi della Direttiva CE 2002/14.    Quindi la conquista della legge sarebbe solo quella di rendere obbligatoria ex lege le procedure già esistenti, e di trasformare un diritto di contratto in un diritto di legge. Una cosa questa,  che ha comunque il suo valore  ma non in termini di contenuto.

    3) la lettera b) introduce le procedure di verifica dell'applicazione di piani e accordi con le rappresentanze sindacali.

    4) le commissioni paritetiche o miste sulle materie previste dalla lettera c) non le abbiamo. Adesso fanno tutto la delegazioni trattanti del sindacato di gruppo o aziendali. Di fatto però la specializzazione si è creata necessariamente all'interno delle segreterie, per cui,  ad esempio, spesso  si occupano anche della materia della sicurezza. Da notare, tra le materie di competenza delle commissioni,  "le forme di remunerazione collegate al risultato", in altre parole i sistemi incentivanti. Tale materia va nella direzione già imboccata da alcuni  CCNL, di una disciplina contrattuale e non più unilaterale.

    5) la lettera d) ci interessa di più per il nostro tema.  Si parla di "controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendale mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dal sindacato in organi di sorveglianza.  Confrontando questa lettera con la successiva lettera f), è difficile capire quale fattispecie abbia in mente il proponente. Questa norma probabilmente va letta in parallelo alla lettera f), da cui risulta che per organo di sorveglianza si intende il "Consiglio di Sorveglianza" del modello duale. Come tale è inservibile  per le aziende che non hanno una struttura duale di governance.  Non per nulla il DDL Lannutti (Italia dei Valori), l'ultimo dei 5 presentato nel 2011, aveva previsto la partecipazione anche nel caso di Consiglio di Amministrazione.  La lettera d) potrebbe pertanto essere applicata solo da quelle aziende (come banca Intesa) che hanno scelto tale modello amministrativo.

     La lettera d) crea pertanto una discriminazione, perchè parte da un contesto normativo europeista che, com'è noto, in Italia non ha preso piede.  Dico di più: questa lettera è "ipocrita" nella misura in cui finge di ignorare che in Italia le SpA con più di 300 dipendenti che hanno un consiglio di sorveglianza forse si contano sulle dita di una mano.  La norma è anche rivelatrice di una scarsa propensione del legislatore alla democrazia economica, solo così si spiega perchè condizionare la partecipazione a un modello specifico che l'azienda può liberamente scegliere, con la possibilità di eludere anche troppo facilmente l'applicazione della partecipazione.  C'è inoltre da dire che questa lettera d) non fissa alcun limite minimo di rappresentanti dei lavoratori  (come facevano il DDL Treu e il DDL Lannutti), con la conseguenza che i successivi decreti legislativi non avranno una base di partenza e molto difficilmente si potrà spuntare più di un rappresentante dei lavoratori.
    Se al contrario si potesse comprendere nella locuzione "organi di sorveglianza" anche il collegio sindacale, questo sarebbe un modo per far rientrare anche le aziende senza il modello duale  nella lettera d). In tal caso i rappresentanti dei lavoratori potrebbero sedere nel Collegio sindacale - naturalmente la possibilità dovrà essere esplicitata dai decreti legislativi - ma avrebbero solo la possibilità di esercitare il controllo di gestione e di determinate scelte aziendali, non quello contabile e di bilancio che tradizionalmente è svolto dal Collegio sindacale. 

    6)  la lettera e)  sulla partecipazione agli utili o al capitale è molto generica e darà luogo a controversie in sede di applicazione nei successivi decreti legislativi. Ci sarà, in parlamento, chi tenterà di sostenere che  per assolvere la norma non sia necessario un piano di partecipazione gratuito, ma sia sufficiente qualche agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di azioni,  cioè il genere di piani di partecipazione che già esistono in varie aziende.  Qui la norma è in realtà tutta da scrivere, e per fortuna  il successivo comma 63 non include la lettera e) nei casi di esclusione degli oneri finanziari a carico dello Stato.  Questo, come sapete, significa che possono essere previste per i dipendenti agevolazioni fiscali sugli utili o le azioni, ma ciò dovrà essere espressamente dichiarato nei successivi decreti legislativi.  Quindi tutto quello che si sa, di questi piani di partecipazione, è che potranno godere di agevolazioni fiscali.   
    7) sulla lettera f) relativa alla partecipazione di rappresentanti di lavoratori ai consigli di sorveglianza delle SpA con più di 300 dipendenti, vale quanto già detto al punto 5.  Aggiungo che, mentre nella lettera d) può sorgere il dubbio che il Collegio Sindacale sia compreso e quindi anche le società senza modello duale  possa valere di quella norma, la lettera f) è espressamente riferita al Consiglio di Sorveglianza e come tale è inapplicabile alle aziende senza una governance duale, ma se la riforma andrà in porto e ci sarà la normativa di attuazione, questo sarà sicuramente un formidabile deterrente per le aziende per non dotarsi di una governance duale.

    8) buona la lettera g) per quanto riguarda il possesso azionario in capo ad organismi come fondazioni, sicav o associazioni di azionisti.  Questo consentirà di dotare le associazioni di azionisti della necessaria strumentazione di delega di voto in assemblea. Anche questo naturalmente richiederà tanto norme di legge attuative quanto la volontà della controparte  aziendale . Ma qui comincia e qui finisce il vantaggio, perchè non potremo mirare alla rappresentanza nel consiglio di amministrazione con l'appoggio di una legge. 
    Sulla scelta di far partecipare i lavoratori solo al consiglio di sorveglianza e non anche a quello di amministrazione, rimane il limite di questa proposta.

    (alcune riflessioni da : "il ricercatore")


    Tg2 - Video - Verona, un esempio di cogestione