Siena, Ambrogio Lorenzetti: il buon governo |
Le direttive europee riguardo allo Statuto della società europea
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Statuto della società europea
REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2001 DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) IL
Europa, il portale dell'Occupazione e affari sociali
Libro verde - Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario
- nb: la Direttiva Europea relativa alla disciplina dei CAE in Italia non è stata ancora recepita, nonostante esista un avviso comune tra ABI- ANIA ed OO.SS. per il suo recepimento, per questo motivo è in atto un procedimento di infrazione nei riguardi dello Stato Italiano per la mancata applicazione al Parlamento Europeo.
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i materiali di lavoro - scheda n.2 : in Italia
- il libro bianco
Il Libro Bianco raccoglie le indicazioni del Libro Verde presentato nel 2008 e i contributi giunti al Ministero a seguito della consultazione pubblica che il Libro verde ha avviato.
Il Libro Bianco è composto da sette capitoli:
- Lo scenario attuale e le grandi tendenze
- I limiti e le potenzialità del modello sociale italiano
- I valori: persona, famiglia, comunità
- La visione: il nuovo modello delle opportunità e delle responsabilità
- Meriti e bisogni
- La sostenibilità del modello sociale
- Conclusioni
i materiali di lavoro - scheda n.2 : in Italia
i materiali di lavoro - scheda n.3 : in Italia
OrsanMichele |
politiche economiche e sociali nell'UE
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Nota per una riforma del sistema finanziario internazionale
Presentiamo il testo della Nota del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace:
"Per una riforma del sistema finanziario internazionale nella prospettiva di un’Autorità pubblica a competenza universale".
La
nota è stata presentata il lunedì 24 ottobre 2011, alle ore 11.30,
nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede.
Questa Nota, è una riflessione che “vuole
essere un contributo ai responsabili della terra e a tutti gli uomini
di buona volontà; un gesto di responsabilità non solo nei confronti
delle generazioni presenti, ma soprattutto di quelle future; affinché
non sia mai perduta la speranza di un futuro migliore e la fiducia nella
dignità e nella capacità di bene della persona umana”.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale CITTÀ DEL VATICANO 2011
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Roma, 22 maggio 2012Il tema della partecipazione dei lavoratori è stato a lungo oggetto di proposte di legge d’iniziativa parlamentare sia alla Camera dei Deputati sia al Senato, ma l’esito è stato sempre deludente. L’ultimo tentativo fu fatto nel maggio 2009 dal Senatore Pietro Ichino che elaborò un Testo Unificato dei Ddl presentati alla Commissione Lavoro. Anche in questo caso non ci fu un esito positivo perché le parti sociali, convocate dall’allora Ministro del Lavoro M. Sacconi, per esprimere, con un Avviso Comune, un sostegno all’iniziativa legislativa, produssero, di fatto, un testo generico e largamente insufficiente, a causa di una pregiudiziale posizione espressa da Cgil e Confindustria.
Ora
dall’iniziativa bipartisan dei relatori al DDL di riforma del
mercato del lavoro nasce un emendamento che, approvato dalla
Commissione nella seduta del 22 maggio, ripropone di fatto tutti i
temi più interessanti scaturiti dalle proposte parlamentari in
questi ultimi anni.
Questo è il commento de il nostro "ricercatore" al testo dei
commi 62 e 63 che dettano disposizioni in materia di
partecipazione.
Tg2 - Video - Verona, un esempio di cogestione
1)
il testo non è immediatamente precettivo, ma richiede, come in
genere avviene per leggi quadro, specie se innovative, normativa di
attuazione, vale a dire: uno o più decreti legislativi da
emanarsi entro 9 mesi dall'approvazione della legge e contratti
collettivi aziendali di recepimento nelle singole realtà aziendali.
Nell'ipotesi che a fine giugno si riesca ad approvare il DDL Fornero
in questo testo, non avremmo i decreti attuativi fino a marzo 2013,
ma in tal caso per la prima volta un termine di produzione
legislativa verrebbe rispettato.
Ora però sappiamo tutti che
la primavera del prossimo anno (nella ipotesi più lunga) è anche il
limite massimo di vigenza di questo governo tecnico e i 9 mesi
potrebbero essere benissimo il frutto di un retro-pensiero maligno:
"mettiamo un termine che ci consenta di non rispettare
l'impegno".
Se
anche questo ragionevole sospetto fosse infondato - ma non lo è
certamente - ci sarebbe inoltre il problema del recepimento nei
contratti aziendali. In questi ultimi tempi ci siamo abituati
all'idea di fare a meno dei contratti integrativi aziendali, sostituiti come sono da accordi ad hoc su
materie poste dalle esigenze aziendali, che in genere coincidono
ormai con i piani industriali. Questo significa che il pacchetto
"partecipazione" dovrebbe essere inserito in un accordo su
argomento compatibile, certamente come contropartita di qualche
consistente "perdita" di diritti da parte dei lavoratori, così come questi due commi del DDL rappresentano il
"contentino" dopo aver fatto strazio della tutela sui
licenziamenti individuali e collettivi.
Ma
quando si tratterà di valutare cosa mettere sull'altro piatto della
bilancia di un accordo a saldo "negativo" per il
lavoratore, dovremo essere molto bravi a convincere le ns. RSA ed RSU a fare la scelta della partecipazione, specie
considerando cosa abbiamo realmente da guadagnare.
2)
la lettera a) prevede l'obbligo di informare e consultare il
sindacato ai sensi della Direttiva CE 2002/14.
Quindi la conquista della legge sarebbe solo quella di rendere
obbligatoria ex lege le procedure già esistenti, e di trasformare un diritto di
contratto in un diritto di legge. Una cosa questa, che ha
comunque il suo valore ma non in termini di
contenuto.
3)
la lettera b) introduce le procedure di verifica dell'applicazione di piani
e accordi con le rappresentanze sindacali.
4)
le commissioni paritetiche o miste sulle materie previste dalla
lettera c) non le abbiamo. Adesso fanno tutto la delegazioni trattanti
del sindacato di gruppo o aziendali. Di fatto però la
specializzazione si è creata necessariamente all'interno delle
segreterie, per cui, ad esempio, spesso
si occupano anche della materia della sicurezza. Da notare, tra le
materie
di competenza delle commissioni, "le forme di
remunerazione collegate al risultato", in altre parole i sistemi
incentivanti. Tale materia va nella direzione già imboccata da alcuni
CCNL, di una disciplina contrattuale e non più unilaterale.
5)
la lettera d) ci interessa di più per il nostro tema. Si parla
di "controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione
aziendale mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai
lavoratori o designati dal sindacato in
organi di sorveglianza. Confrontando
questa lettera con la successiva lettera f), è difficile capire
quale fattispecie abbia in mente il proponente. Questa norma
probabilmente va letta in parallelo alla lettera f), da cui risulta
che per organo di sorveglianza si intende il "Consiglio di
Sorveglianza" del modello duale. Come tale è inservibile per le aziende che non hanno una struttura
duale di governance. Non per nulla il DDL Lannutti (Italia dei
Valori), l'ultimo dei 5,
presentato nel 2011, aveva previsto la partecipazione anche nel
caso di Consiglio di Amministrazione. La lettera d) potrebbe pertanto
essere applicata solo da quelle aziende (come banca Intesa) che hanno
scelto tale modello amministrativo.
La lettera d) crea pertanto una
discriminazione, perchè parte da un contesto normativo europeista
che, com'è noto, in Italia non ha preso piede. Dico di più:
questa lettera è "ipocrita" nella misura in cui finge di
ignorare che in Italia le SpA con più di 300 dipendenti che hanno un
consiglio di sorveglianza forse si contano sulle dita di una mano.
La norma è anche rivelatrice di una scarsa propensione del
legislatore alla democrazia economica, solo così si spiega perchè
condizionare la partecipazione a un modello specifico che l'azienda può liberamente scegliere, con la possibilità di eludere
anche troppo facilmente l'applicazione della partecipazione. C'è
inoltre da dire che questa lettera d) non fissa alcun limite minimo
di rappresentanti dei lavoratori (come facevano il DDL Treu e
il DDL Lannutti), con la conseguenza che i successivi decreti
legislativi non avranno una base di partenza e molto difficilmente si
potrà spuntare più di un rappresentante dei lavoratori.
Se
al contrario si potesse comprendere nella locuzione "organi di
sorveglianza" anche il collegio sindacale, questo sarebbe un
modo per far rientrare anche le aziende senza il modello duale nella lettera d). In tal caso i
rappresentanti dei lavoratori potrebbero sedere nel Collegio
sindacale - naturalmente la possibilità dovrà
essere esplicitata dai decreti legislativi - ma avrebbero solo
la possibilità di esercitare il controllo di gestione e di
determinate scelte aziendali, non quello contabile e di
bilancio che tradizionalmente è svolto dal Collegio sindacale.
6)
la lettera e) sulla partecipazione agli utili o al capitale è
molto generica e darà luogo a controversie in sede di applicazione
nei successivi decreti legislativi. Ci sarà, in parlamento, chi
tenterà di sostenere che per
assolvere la norma non sia necessario un piano di partecipazione
gratuito, ma sia sufficiente qualche agevolazione per l'acquisto o
l'assegnazione di azioni, cioè
il genere di piani di partecipazione che già esistono in varie aziende. Qui la norma è in realtà
tutta da scrivere, e per fortuna il successivo comma 63 non
include la lettera e) nei casi di esclusione degli oneri
finanziari a carico dello Stato. Questo, come sapete, significa
che possono essere previste per i dipendenti agevolazioni
fiscali sugli utili o le azioni, ma ciò dovrà essere espressamente
dichiarato nei successivi decreti legislativi. Quindi tutto
quello che si sa, di questi piani di partecipazione, è che potranno
godere di agevolazioni fiscali.
7)
sulla lettera f) relativa alla partecipazione di rappresentanti di
lavoratori ai consigli di sorveglianza delle SpA con più di 300
dipendenti, vale quanto già detto al punto 5. Aggiungo che,
mentre nella lettera d) può sorgere il dubbio che il Collegio
Sindacale sia compreso e quindi anche le società senza modello duale possa valere di
quella norma, la lettera f) è espressamente riferita al Consiglio
di Sorveglianza e come tale è inapplicabile alle aziende senza una governance duale, ma se la
riforma andrà in porto e ci sarà la normativa di attuazione, questo
sarà sicuramente un formidabile deterrente per le aziende per non
dotarsi di una governance duale.
8)
buona la lettera g) per quanto riguarda il possesso azionario in capo
ad organismi come fondazioni, sicav o associazioni di azionisti.
Questo consentirà di dotare le associazioni di azionisti della
necessaria strumentazione di delega di voto in assemblea. Anche
questo naturalmente richiederà tanto norme di legge attuative quanto
la volontà della controparte
aziendale .
Ma qui comincia e qui finisce il vantaggio, perchè non potremo
mirare alla rappresentanza nel consiglio di amministrazione con
l'appoggio di una legge.
Sulla
scelta di far partecipare i lavoratori solo al consiglio di
sorveglianza e non anche a quello di amministrazione, rimane il limite di questa proposta.