Quando la trasparenza non
basta più. Da ieri gli intermediari finanziari, sia italiani che esteri
operanti in Italia, devono comunicare alla Consob (il periodo riservato
alla comunicazione è il mese di luglio) se intendono adeguarsi o meno
alla comunicazione dello scorso dicembre sui prodotti complessi.
L’effetto di questa comunicazione è che ai piccoli risparmiatori, i
clienti retail degli intermediari, i prodotti complessi non potranno
essere più proposti oppure, per chi intenda farlo, solo con molti
accorgimenti.
I prodotti di investimento finanziario di
cui si sconsiglia la vendita ai clienti retail sono indicati in un
elenco (allegato alla comunicazione di dicembre 2014) tra cui, spiega
Consob, ci sono: «le cartolarizzazioni, gli strumenti convertibili a
discrezione dell’emittente, gli strutturati, i credit linked». Si tratta
però di un elenco solo esemplificativo. Inoltre vengono dati dei
criteri per evitare conflitti di interesse (tra cui l’eliminazione dei
premi ai dipendenti che possono generarli), l’indicazione che siano
elaborati prodotti finanziari “idonei” per la clientela sin dalla fase
della loro ideazione. Peraltro nei giorni scorsi la Consob ha dato delle
risposte a quesiti arrivati nei mesi scorsi dal mercato. Con queste,
spiega l’avvocato Luca Zitiello: «si chiarisce tra l’altro che la
comunicazione Consob non si applica alle Sgr che prestano la sola
attività di gestione collettiva senza svolgimento dell’attività di
distribuzione di servizi di quote proprie o di terzi, mentre rileva il
servizio di gestione individuale nel caso in cui abbia ad oggetto
prodotti complessi, anche se, considerata la delega al gestore
professionale implicita nel servizio, non assumeranno rilevanza i
singoli prodotti complessi acquistati in gestione, ma la “complessità”
del servizio svolto».
Quanto all’industria del
risparmio, Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, spiega:
«Quella di Consob è una comunicazione di product governance, volta ad
impedire che in futuro, con la Mifid 2, si debbano fare interventi di
product intervention, volti a vietare un prodotto di investimento.
L’importante è che la Consob abbia precisato che non si tratta del
divieto di collocamento di alcuni prodotti, ma dell’adozione di presidi
aggiuntivi perché il piccolo risparmiatore sia informato e perché i
prodotti siano nel suo interesse». Del resto al Salone del Risparmio, lo
scorso mese di marzo, Tiziana Togna, responsabile della divisione
Intermediari della Consob aveva spiegato: «Una lettura della
comunicazione come atto contenente non divieti ma raccomandazioni forti è
la lettura corretta del documento».
Gli intermediari
entro il 30 giugno hanno dovuto scegliere, con una decisione del
consiglio di amministrazione (o di gestione) secondo quali modalità
adeguarsi alla comunicazione. Dal punto di vista formale si tratta di un
intervento interpretativo dell’Authority di vigilanza in attuazione
della Mifid1. Un più ampio potere di intervento e governance sui
prodotti, la Consob lo avrà dal 2017, con l’entrata in vigore della
Mifid 2. Tuttavia già in una situazione analoga in passato (la
comunicazione sui prodotti illiquidi del 2009) l’adesione era stata
praticamente totalitaria. E anche stavolta il sentiment che si registra
informalmente in Consob è che l’adesione sarà alta. Del resto
l’Authority farà in futuro dei controlli risk based sugli intermediari e
non chi non si adegua sarà considerato a più alto rischio.
Per
i clienti degli intermediari che non dovessero adeguarsi non sarà però
il far west (ammesso che questa sia la situazione legata alla
distribuzione di questi prodotti). Occorrerà infatti che siano
rigidamente rispettate tutte le norme vigenti (valide anche per chi si
adegua) sulla profilatura Mifid del cliente, sulla diversificazione
degli investimenti secondo soglie dimensionali (ovvero non si potranno
investire tutti i risparmi di un pensionato in un prodotto complesso,
così come in uno che usa la leva finanziaria). Inoltre deve esserci una
delibera del consiglio di amministrazione, la comunicazione alla Consob
di questa decisione e al cliente del fatto che il prodotto proposto non è
ritenuto a lui adatto dall’autorità di controllo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Antonio Criscione
rassegna stampa : Il sole24 ore 2 luglio 2015
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il diario della crisi
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