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lunedì 12 ottobre 2015

Nasce lo "Sportello Antitrust" per le segnalazioni dei consumatori

Da oggi lo strumento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: si potrà segnalare sul sito, via social e con i canali tradizionali

Nasce lo "Sportello Antitrust" per le segnalazioni dei consumatori   ROMA -  Si chiama "Sportello Antitrust" e sarà lo strumento più diretto per inviare segnalazioni, scritte o vocali, all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Da oggi, è a disposizione del consumatore nell'home page del sito internet dell'Agcm, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  Lo "sportello" - spiega una nota - servirà a raggruppare le diverse funzioni già svolte in precedenza e a convogliare le segnalazioni in arrivo. Sono tre i canali utilizzabili: il messaggio on line, attraverso il form che si apre automaticamente cliccando sulla prima icona a forma di busta, la chiamata telefonica gratuita al numero verde 800-166661 oppure un semplice tweet nei consueti 140 caratteri previsti dal social network (@antitrust_it). Rimane, naturalmente, anche la possibilità di inviare una lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Agcm - Piazza Verdi, 6A - 00198 Roma, precisa il comunicato.

"Le segnalazioni, regolarmente protocollate, verranno poi smistate - come di consueto - alle varie direzioni competenti, in modo da essere valutate nel merito. I funzionari dell'Agcm - spiega la nota - ne verificheranno quindi l'attendibilità e la fondatezza, per rimettere al collegio dell'autorità la decisione se avviare un'istruttoria o archiviare, richiedere impegni specifici alle imprese o esercitare una moral suasion in caso di mancato rispetto della normativa antitrust.

Nello stesso "sportello", è compresa una quarta icona che riassume e illustra i diritti dei consumatori, secondo la direttiva europea in vigore dal 14 giugno 2014 recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio dello stesso anno. Le novità principali - conclude l'Authority - riguardano i contratti a distanza, stipulati via internet e comunque fuori dai locali commerciali: dall'ampliamento della durata del diritto di ripensamento (14 giorni) fino ai tempi per ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati (entro i 14 successivi al recesso). Questa normativa, inoltre, affida in esclusiva all'antitrust la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati".


rassegna stampa: la Repubblica 12 ottobre 2015
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/10/12/news/sportello_antitrust-124895376/?ref=HREC1-28