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sabato 30 maggio 2015

Il Movimento consumatori a Bankitalia e Antitrust: "Basta con gli interessi illegittimi delle banche"

Dopo le sentenze contro Ing, Bpm e Deutsche Bank a Milano partono gli esposti alle authority del mercato e del credito contro 30 istituti, per contestare il conteggio degli interessi sugli interessi. "E' ora che la vigilanza tuteli i correntisti".

Il Movimento consumatori a Bankitalia e Antitrust: "Basta con gli interessi illegittimi delle banche" MILANO - Sempre più agguerriti i clienti delle banche contro le pratiche commerciali dei loro istituti. La crisi finanziaria ha aumentato la protervia dei prestatori, la frustrazione dei clienti e le sentenze di magistrati e arbitri, che in modo crescente accolgono le ragioni dei debitori in materia di calcolo degli interessi (anatocismo) e tassi applicati (usura). L'altro giorno lo ha sottolineato il governatore Ignazio Visco giorni fa, all'assemblea annuale della Banca d'Italia: "L'anno scorso anno sono state effettuate verifiche ispettive in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela presso gli sportelli di 124 intermediari; in 71 casi sono state rilevate mancanze e sono stati adottati interventi per rimuoverle e migliorare la qualità dei servizi offerti". La vigilanza bancaria nel 2014 ha ricevuto quasi 14.000 esposti, 2.200 in più dell'anno prima, e i ricorsi all'arbitro bancario finanziario "sono stati oltre 11.000, il 40% in più rispetto al 2013, con oltre 8.500 pronunce, per due terzi favorevoli ai clienti".

Ora ci sono due esposti in più, e vengono dal Movimento Consumatori, che due mesi dopo la vittoria in tribunale a Milano - che aveva accolto i ricorsi cautelari dell’associazione nei confronti di Ing Bank, Bpm e Deutsche Bank e la successiva richiesta di inibitoria cautelare nei confronti di altre dieci banche - ha inviato le carte all’Antitrust e a Via Nazionale. Al garante del mercato si chiede di avviare nei confronti di 30 banche e dell'Abi "un’istruttoria finalizzata ad accertare se l’applicazione di interessi anatocistici passivi costituisca pratica commerciale scorretta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, e se sussista tra le imprese bancarie un’intesa sull’applicazione di interessi anatocistici passivi che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza".

Alla Banca d’Italia il Movimento Consumatori chiede invece di avviare nei confronti delle 30 banche un’istruttoria per "accertare le violazioni di divieto di anatocismo e adottare i provvedimenti previsti per legge, tra cui l’immediata restituzione di tutti gli interessi anatocistici corrisposti dai clienti dal 1° gennaio 2014". Che secondo un'indagine del Movimento ammontano a oltre due miliardi di euro su base annua.

"I diritti della clientela bancaria – afferma Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio credito e risparmio del Movimento consumatori - devono necessariamente essere tutelati dalla Banca d’Italia quale autorità di vigilanza sull’intero settore creditizio. E' ora che la Banca d’Italia intraprenda su questa materia specifiche iniziative a tutela di tutta la clientela".

Nel 1994, quando nacque il Testo unico bancario, l’anatocismo era contemplato in rari casi. Dopo molti contrasti, la Cassazione (1999) ne stabilì la nullità. Ma l'organismo governativo del Cicr nel 2000 lo reintrodusse, solo per gli interessi a debito e a credito. A fine dicembre 2013, la legge di riforma del Tub chiariva che l’interesse va calcolato sul solo capitale: ma per 17 mesi, silente il Cicr, le banche hanno fatto melina. Da queste premesse era arrivata l'azione inibitoria del Movimento consumatori a Milano, respinta in prima istanza dal giudice monocratico ma accolta dal collegio dopo il ricorso con queste parole: "L’interpretazione s’impone in forza del dato letterale della norma, lapidario dove precisa che gli interessi non possano produrre ulteriori interessi". Nel dispositivo era respinto anche il parere di Bankitalia, per cui il nuovo articolo 120 del Tub «rimarrebbe sospensivamente condizionato
all’intervento del Cicr»: "Nessuna specificazione tecnica di carattere secondario può limitare portata o decorrenza del divieto, pena ammettere che una norma primaria possa essere derogata da una disposizione subordinata". Cosa faranno ora Visco e il suo direttorio?

rassegna stampa: la Repubblica 28 maggio 2015